DATA EMISSIONE E DATA INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA
Cosa cambia dopo il 30 giugno 2019
L'Agenzia delle Entrate, con decorrenza dal 01.07.2019, modifica l'art. 21 DPR n. 633/72 in materia di emissione delle fatture, nel seguente modo: - la fattura immediata deve essere emessa (trasmessa) entro 10 giorni, anziche' al momento, dall'effettuazione dell'operazione determinata dall'art. 6 DPR n. 633/72 - se la data di emissione e' diversa da quella di effettuazione dell'operazione deve essere indicata in fattura anche quest'ultima - se la fattura e' emessa nel giorno dell'effettuazione dell'operazione, bisogna indicare solamente la data di emissione La registrazione deve essere fatta entro il 15 del mese successivo a quello dell'effettuazione, con riferimento allo stesso mese. Si fa presente che per il periodo dal 1.01.2019 al 30.06.2019 non verranno applicate sanzioni nel caso di tardiva emissione effettuata, sempre, nel termine di liquidazione dell'IVA di periodo, o comunque, se presenti, le stesse saranno ridotte del 20% nel caso in cui la fattura, emessa tardivamente, prende parte alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.